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Art. 236
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Articolo 236
Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
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Titolo I: Delle persone fisiche
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Titolo II: Delle persone giuridiche
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Titolo III: Del domicilio e della residenza
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Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
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Titolo V: Della parentela e dell'affinitą
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Titolo VI: Del matrimonio
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Titolo VII: Della filiazione
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Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di etą
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Titolo IX: Della potestą dei genitori
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Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
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Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
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Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione
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Titolo XIII: Degli alimenti
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Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
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