| Articolo 241 |
Prova con testimoni |
| Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
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