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Articolo 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Stampa Riconoscimento - Art. 250 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinità | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età | Titolo IX: Della potestà dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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