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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici > Art. 2515
 
 
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Articolo 2515 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata (2564, 2567). L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
Stampa Denominazione sociale - Art. 2515 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attività professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle società | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi |

   
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