| Articolo 2518 |
Atto costitutivo |
| La societā deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve indicare:
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
la denominazione, la sede della societā e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale;
se la societā č a responsabilitā illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale č ripartito in azioni e l'eventuale responsabilitā sussidiaria dei soci;
la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale č ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve esse re data agli utili residui;
le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
il numero dei componenti il collegio sindacale;
la durata della societā;
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societā.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societā, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
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