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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici > Art. 2521
 
 
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Articolo 2521 Quote ed azioni
Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a L. 80 milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma (2532). Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L. 50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a L. 1 milione. Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del ca pitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
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Titolo I: Della disciplina delle attività professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle società | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi |

   
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