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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici > Art. 2526
 
 
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Articolo 2526 Recesso del socio
La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo č ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla societā e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
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Titolo I: Della disciplina delle attivitā professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societā | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi |

   
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