| Articolo 2530 |
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi |
| Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo (2513 e seguente), per le obbligazioni assunte dalla società si no al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.
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