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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici > Art. 2537
 
 
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Articolo 2537 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni dell'art. 2436. Alle deliberazioni che riducono la responsabilitą dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.
Stampa Modificazioni dell'atto costitutivo - Art. 2537 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attivitą professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societą | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societą e consorzi |

   
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