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Art. 2563
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Articolo 2563
Ditta
L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto č disposto dall'art. 2565 (att. 221).
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Titolo I: Della disciplina delle attivitā professionali
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Titolo II: Del lavoro nell'impresa
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Titolo III: Del lavoro autonomo
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Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti
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Titolo V: Delle societā
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Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
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Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
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Titolo VIII: Dell'azienda
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Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
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Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
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Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi
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