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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali > Art. 2585
 
 
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Articolo 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
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