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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali > Art. 2592
 
 
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Articolo 2592 Modelli di utilitą
Chi, in conformitą della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comoditą di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
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Titolo I: Della disciplina delle attivitą professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societą | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societą e consorzi |

   
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