| Articolo 2603 |
Forma e contenuto del contratto |
| Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullitą (1350, 1418 e seguenti, 2643, 2725).
Esso deve indicare:
l'oggetto e la durata del consorzio;
la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
i casi di recesso e di esclusione;
le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o pił persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autoritą giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia (1349, 2264, 2964 e seguenti).
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