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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi > Art. 2613
 
 
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Articolo 2613 Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza č attribuita ad altre persone.
Stampa Rappresentanza in giudizio - Art. 2613 Codice civile Stampa
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