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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi > Art. 2624
 
 
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Articolo 2624 Prestiti e garanzie della societā
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societā che amministrano o con una societā che questa controlla o da cui č controllata (23592), o che si fanno prestare da una di tali societā garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000. Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle societā che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Stampa Prestiti e garanzie della societā - Art. 2624 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attivitā professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societā | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi |

   
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