| Articolo 2624 |
Prestiti e garanzie della societā |
| Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societā che amministrano o con una societā che questa controlla o da cui č controllata (23592), o che si fanno prestare da una di tali societā garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle societā che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
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