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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi > Art. 2626
 
 
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Articolo 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di societā costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata, nei casi in cui detta pubblicazione č prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni. La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione č posto dalla legge anche a di lui carico.
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