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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societą e consorzi > Art. 2627
 
 
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Articolo 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie
Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di societą costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
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