| Articolo 2629 |
Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della societą |
| Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000:
i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della societą previsto nell'art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
gli amministratori che nel caso di trasformazione della societą esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della societą che si trasforma.
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