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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societą e consorzi > Art. 2630
 
 
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Articolo 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societą controllante
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che: emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate (2346); violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358, 2359 bis, 1° comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522; influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 gli amministratori, che: percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389; omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446; assumono per conto della societą partecipazioni in altre imprese, che per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2361); violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1° comma, e .359 quinquies, 1° comma.
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