Legge e codici online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societą e consorzi > Art. 2632
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono: nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto; di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.
Stampa Violazione di obblighi incombenti ai sindaci - Art. 2632 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attivitą professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societą | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societą e consorzi |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.