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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi > Art. 2637
 
 
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Articolo 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo
Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 Cod. Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, č punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 400.000. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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Titolo I: Della disciplina delle attivitā professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societā | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi |

   
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