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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi > Art. 2638
 
 
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Articolo 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000. Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Stampa Accettazione di retribuzione non dovuta - Art. 2638 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attività professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle società | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi |

   
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