| Articolo 2650 |
Continuitā delle trascrizioni |
| Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto č soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non č stato trascritto l'atto.anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente (2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto a conguaglio (att. 225, 229).
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