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Art. 2651
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Articolo 2651
Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione (2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158 e seguenti) ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
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Titolo I: Della trascrizione
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Titolo II: Delle prove
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Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
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Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
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Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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