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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo I: Della trascrizione > Art. 2656
 
 
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Articolo 2656 Forme per l'annotazione
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.
Stampa Forme per l'annotazione - Art. 2656 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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