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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo I: Della trascrizione > Art. 2657
 
 
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Articolo 2657 Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti). Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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