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Titolo I: Della trascrizione
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Art. 2663
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Articolo 2663
Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
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Titolo I: Della trascrizione
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Titolo II: Delle prove
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Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
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Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
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Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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