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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo I: Della trascrizione > Art. 2668
 
 
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Articolo 2668 Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando č debitamente consentita dalle parti interessate ovvero č ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivitā delle parti (Cod. Proc. Civ. 306 e seguenti). Si deve cancellare l'indicazione della condizione (1353 e seguenti) o del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della quale la condizione sospensiva si č verificata o la condizione risolutiva č mancata ovvero il termine iniziale č scaduto.
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilitā patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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