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Art. 2679
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Articolo 2679
Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'art. 2664, i registri particolari: per le trascrizioni; per le iscrizioni; per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
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Titolo I: Della trascrizione
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Titolo II: Delle prove
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Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
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Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
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Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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