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Art. 2681
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Articolo 2681
Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
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Titolo I: Della trascrizione
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Titolo II: Delle prove
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Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
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Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
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Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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