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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo I: Della trascrizione > Art. 2685
 
 
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Articolo 2685 Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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