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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo I: Della trascrizione > Art. 2688
 
 
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Articolo 2688 Continuitā delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto č soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto č stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Stampa Continuitā delle trascrizioni - Art. 2688 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilitā patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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