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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo I: Della trascrizione > Art. 2692
 
 
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Articolo 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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