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Art. 2696
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Articolo 2696
Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
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Titolo I: Della trascrizione
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Titolo II: Delle prove
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Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
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Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
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Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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