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Articolo 2705 Telegramma
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio. Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova contraria. Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato firmato con o senza autenticazione.
Stampa Telegramma - Art. 2705 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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