Legge e codici online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo II: Delle prove > Art. 2707
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 2707 Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti: quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.
Stampa Carte e registri domestici - Art. 2707 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.