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Articolo 2719 Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformitā con l'originale č attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non č espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).
Stampa Copie fotografiche di scritture - Art. 2719 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilitā patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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