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Articolo 2719
Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformitā con l'originale č attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non č espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).
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Titolo I: Della trascrizione
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Titolo II: Delle prove
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Titolo III: Della responsabilitā patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
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Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
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Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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