| Articolo 2724 |
Eccezioni al divieto della prova testimoniale |
| La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
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