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Articolo 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417): quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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