| Articolo 2757 |
Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola |
| I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756.
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