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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Art. 2777
 
 
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Articolo 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio genera le mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine seguente: i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1; i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3; i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis.
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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