| Articolo 2778 |
Ordine degli altri privilegi sui mobili |
| Salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753;
i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
(i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'art. 2766);
i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'art. 2756;
i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757;
i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'art. 2759:
i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 27 54, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;
(i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'art. 2766);
i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767;
i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761;
i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762:
i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall'art. 2763;
i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli artt. 2764 e 2765;
i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;
i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752;
i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;
i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'art. 2752.
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