| Articolo 2780 |
Ordine dei privilegi sugli immobili |
| Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771;
i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;
i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;
i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;
i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli immobili.
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