| Articolo 285 |
Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori |
| Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontą di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.
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