| Articolo 2907 |
Attivitā giurisdizionale |
| Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autoritā giudiziaria su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod. Proc. Civ. 69).
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, č attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).
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