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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti > Art. 2916
 
 
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Articolo 2916 Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto: 1. delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; 2. dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745); 3. dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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