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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti > Art. 2918
 
 
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Articolo 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento. § 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilitą patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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