Legge e codici online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti > Art. 2920
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.
Stampa Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta - Art. 2920 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.