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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti > Art. 2925
 
 
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Articolo 2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Stampa Norme applicabili all'assegnazione forzata - Art. 2925 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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