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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti > Art. 2929
 
 
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Articolo 2929 Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione. Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Stampa Nullità del processo esecutivo - Art. 2929 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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