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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo V: Della prescrizione e della decadenza > Art. 2939
 
 
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Articolo 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato (2900).
Stampa Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi - Art. 2939 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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